Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - procedimento - liquidazione dell'indennità - determinazione (stima) - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 22331 del 26/10/2011
Cortile interno a fabbricato - Natura pertinenziale - Esclusione - Valutazione autonoma ai fini della determinazione dell'indennità - Esclusione - Fondamento.
In tema di espropriazione per pubblica utilità, il cortile interno al fabbricato, che sia privo di autonomia catastale e reddito dominicale, non costituisce pertinenza e, pertanto, non è suscettibile di valutazione autonoma ai fini della determinazione dell'indennità: esso, infatti, è connesso alla costruzione in virtù di un vincolo più pregnante di quello pertinenziale, costituendo la parte di un tutto e dando luogo a cosa composta con la costruzione che affaccia su di esso, senza di che non avrebbe luce ed aria, laddove la pertinenza, dotata di una propria autonomia, può essere destinata a servizio e ad ornamento della cosa principale, senza però costituirne parte integrante ed elemento indispensabile alla sua esistenza.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 22331 del 26/10/2011