Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - retrocessione – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 5121 del 03/04/2003
Retrocessione totale - Attuazione di peep - Realizzazione di opera totalmente diversa - Verifica della corrispondenza dell'opera al progetto - Sulla base dell'unità di comparto edilizio - Legittimità - Fattispecie.
L'ipotesi di retrocessione totale, che si verifica qualora l'area destinata all'esecuzione dell'opera pubblica prevista nella dichiarazione di pubblica utilità e nel successivo decreto di esproprio, sia rimasta completamente inutilizzata a seguito della mancata totale realizzazione dell'opera quale complessivamente programmata, ovvero qualora quest'ultima sia stata eventualmente sostituita con un'opera del tutto diversa, tale da stravolgere radicalmente l'assetto del territorio originariamente previsto, va esclusa allorché, nell'attuazione di un peep, in cui la verifica di corrispondenza dell'opera al progetto può operarsi nel contesto dei comparti, che rappresentano un nucleo urbanistico elementare ragionevolmente dimensionato, risulti rispettata la complessiva organizzazione urbanistica dell'assetto territoriale, peraltro adattata alle sopravvenute esigenze attraverso lo strumento delle varianti (nella specie si è esclusa la retrocessione, per la realizzazione di un centro commerciale al posto di parcheggio e complesso scolastico, anche perché una parziale destinazione di comparto contemplava anche centri commerciali).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 5121 del 03/04/2003