Sicilia - potestà legislativa (competenza normativa) - esclusiva - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 25884 del 31/10/2017
Sanzione amministrativa in materia di commercio commessa nel territorio della regione Sicilia - Organo deputato a comminare la sanzione - Sindaco - Fondamento.
Il potere di emettere sanzioni amministrative in materia di commercio per violazioni commesse nel territorio della Regione Sicilia spetta, ai sensi dell'art. 22, comma 7, del d.lgs. n. 114 del 1998, recepito dalla l.r. Siciliana n. 28 del 1999, al Sindaco e non ai dirigenti amministrativi, come invece previsto dall'art. 107, del d.lgs. n. 267 del 2000, giacché tale ultima disposizione, ancorché innovativa rispetto all'art. 22, comma 7, cit., diversamente da quest'ultimo non è stata ancora recepita dalla legislazione regionale mentre, affinché le norme dell'ordinamento statale acquistino efficacia nelle materie - quali il commercio e l'ordinamento degli enti locali - riservate dall'art. 14 dello statuto speciale della Regione Siciliana, approvato con r.d. lgs. n. 455 del 1946, alla potestà legislativa esclusiva regionale, occorre che le stesse vengano recepite dalla Regione con apposita l.r.. (Fattispecie relativa ad ordinanza-ingiunzione emessa da un Sindaco per violazione dell'art. 8, della l. r. Siciliana n. 28 del 1999, per l'apertura al pubblico di un esercizio per la vendita di generi non alimentari).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 25884 del 31/10/2017