Navigazione (disciplina amministrativa) - marittima ed interna - demanio marittimo - delimitazione, ampliamento, modificazione e riduzione - Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 18511 del 12/07/2018
Procedimento di delimitazione del demanio marittimo - Oggetto e funzione - Natura di accertamento dell'atto conclusivo di delimitazione - Esclusione di discrezionalità in capo alla P.A. - Conseguenza - Tutelabilità della situazione giuridica del privato dinanzi al giudice ordinario - Sussistenza - Verbale di accordo - Natura negoziale - Rilevanza probatoria - Superabilità - Condizioni.
Il procedimento di delimitazione del demanio marittimo, previsto nell'art. 32 del codice della navigazione, tende a rendere evidente la demarcazione tra il demanio e le proprietà private finitime (senza, tuttavia, che ne resti alterata la situazione giuridica preesistente) e si conclude con un atto di delimitazione, il quale si pone in funzione di mero accertamento, in sede amministrativa, dei confini del demanio marittimo rispetto alle proprietà private, con esclusione di ogni potere discrezionale della P.A., con la conseguenza che il privato, il quale contesti l'accertata demanialità del bene, può invocare la tutela della propria situazione giuridica soggettiva dinanzi al giudice ordinario, abilitato alla disapplicazione dell'atto amministrativo se ed in quanto illegittimo. L'eventuale verbale di accordo concluso tra le parti a definizione del citato procedimento di delimitazione è assimilabile ad un negozio privato di accertamento, con il quale i proprietari di fondi finitimi addivengano ad una amichevole determinazione del confine per dirimere la situazione di incertezza dello stesso, assumendo, per l'effetto, una rilevanza probatoria, ai fini dell'individuazione di tale confine, che può essere superata soltanto adducendo concreti elementi atti ad inficiarne la validità.
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 18511 del 12/07/2018