Terreni non edificabili - Criterio del valore venale pieno - Applicabilità - Possibilità di utilizzazione intermedia del bene - Obbligo di valutazione.
In tema di determinazione dell'indennità di espropriazione di terreni non edificabili, in caso di contestazione da parte dell'espropriato, la stima deve essere effettuata applicando il criterio generale del valore venale pieno, potendo l'interessato dimostrare che il fondo sia suscettibile di uno sfruttamento ulteriore e diverso da quello agricolo, pur senza raggiungere il livello dell'edificatorietà e che, quindi, abbia una valutazione di mercato che rispecchia possibilità di utilizzazione intermedie tra l'agricola e l'edificatoria (ad esempio, parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative, chioschi per la vendita di prodotti).
Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 19295 del 19/07/2018