Impiego pubblico - impiegati dello stato - disciplina - sanzioni disciplinari - in genere - Dirigenza medica e veterinaria - Art. 30, comma 2, C.C.N.L. del 5 dicembre 1996 - Sospensione cautelare facoltativa - Presupposti - Assenza - Conseguenze. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 20708 del 10/08/2018
In tema di sospensione cautelare del pubblico dipendente, l'art. 30, comma 2, del C.C.N.L. 5 dicembre 1996 per l'area della dirigenza medica e veterinaria, nel disciplinare gli effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro, consente la sospensione facoltativa del dirigente non sottoposto a misura restrittiva della libertà personale nell'ipotesi di rinvio a giudizio per reati di gravità tale da essere incompatibili con la presenza in servizio, sicché la sospensione disposta in epoca antecedente al rinvio a giudizio è invalida e non solo temporaneamente inefficace fino al verificarsi di tale circostanza.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 20708 del 10/08/2018