Giudicato amministrativo (cosa giudicata amministrativa) - efficacia oggettiva limiti -
Giustizia amministrativa - giudicato amministrativo (cosa giudicata amministrativa) - efficacia oggettiva limiti - individuazione - attinenza ai soli vizi dell'atto accertati - conseguenze - esercizio del potere di autotutela della p.a. - ammissibilità – fondamento - Corte di Cassazione Sez. L - , Ordinanza n. 3644 del 07/02/2019
Il giudicato amministrativo si forma solo in relazione ai vizi dell'atto di cui sia stata accertata la sussistenza o l'insussistenza; ne consegue che, nell'ipotesi di immissione in ruolo di un pubblico impiegato in assenza dei requisiti di legge, poi annullata con deliberazione dell'organo di controllo, la pronuncia con cui il giudice amministrativo determini la caducazione per incompetenza di tale deliberazione non preclude all'Amministrazione, in sede di autotutela e al fine di evitare l'illegittimo esborso di risorse pubbliche, la possibilità di assumere le medesime determinazioni assunte con l'atto annullato dal giudice, e dunque di revocare la nomina del pubblico impiegato, con il solo limite di non incorrere nel vizio già accertato in sede giudiziale.
Corte di Cassazione Sez. L - , Ordinanza n. 3644 del 07/02/2019
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