Giustizia amministrativa - Procedimento disciplinare relativo ai magistrati amministrativi –Cass. n. 6690/2020
Natura giurisdizionale - Esclusione - Conseguenze - Responsabilità civile per i danni cagionati nell'esercizio delle funzioni di componente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa - Applicabilità della l. n. 117 del 1988 - Esclusione
A differenza del procedimento disciplinare relativo ai magistrati ordinari, che si svolge dinanzi alla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura e ha natura giurisdizionale, quello relativo ai magistrati amministrativi, che si svolge dinanzi al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, ha natura di procedimento amministrativo e culmina nell'adozione di provvedimenti amministrativi, come è desumibile sia dalla tutelabilità della posizione del magistrato interessato dal provvedimento disciplinare dinanzi al giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 104 del 2010, sia dalla natura amministrativa del predetto organo, la quale non viene immutata dal carattere giustiziale e contenzioso del procedimento, in base ad un paradigma predeterminato dalla legge; pertanto, la responsabilità civile per i danni cagionati nell'esercizio delle funzioni da parte di un componente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa non è regolata dalla l. n. 117 del 1988, la cui applicazione presuppone, oltre che, sul piano soggettivo, l'appartenenza alle magistrature, altresì, sul piano oggettivo, l'esercizio dell'"attività giudiziaria" (art.1, comma 1), potendosi qualificare tale soltanto quella che si esprime in comportamenti, atti e provvedimenti comunque strumentali, in relazione al diverso ruolo ricoperto dal magistrato nell'organizzazione giudiziaria, all'esercizio della funzione giurisdizionale.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 6690 del 09/03/2020 (Rv. 657416 - 02)