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Appalto pubblico - Collaborazione tra enti - Cass. n. 11069/2020

Atti amministrativi - delegazione amministrativa - intersoggettiva - Appalto pubblico - Collaborazione tra enti - Assegnazione della funzione di "stazione appaltante" - Delega amministrativa intersoggettiva - Configurabilità- Esclusione - Responsabilità nei confronti dei terzi della stazione appaltante - Condizioni.

L'attribuzione del compito di provvedere alla realizzazione di un'opera di pubblico interesse spettante alla competenza di un ente diverso, che comporti l'assunzione da parte dell'esecutore della veste di stazione appaltante non configura, di per sé, una delegazione amministrativa intersoggettiva, in virtù della quale l'ente delegato è legittimato ad operare nei confronti dei terzi in nome proprio, nell'ambito di una competenza propria e con piena autonomia e responsabilità, ma origina un fenomeno di collaborazione tra enti nell'esecuzione di opere pubbliche. In tale ipotesi, la stipulazione di contratti di appalto con i terzi non si traduce, salvo diversa previsione contenuta nella delega, nell'assunzione della veste di committente da parte della stazione appaltante, chiamata invece ad operare quale ente prescelto per la realizzazione dell'intervento programmato, e dunque in qualità di "nudus minister" dell'ente competente, privo di poteri esterni idonei a consentirne l'individuazione quale controparte sostanziale dell'appaltatore.

Corte di Cassazione Sez. 1 - , Sentenza n. 11069 del 10/06/2020 (Rv. 657899 - 01)

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