Sanzioni amministrative - Incompetenza assoluta e relativa dell'autorità amministrativa - Cass. n. 15043/2020
Atti amministrativi - invalidita' - incompetenza - Sanzioni amministrative - Incompetenza assoluta e relativa dell'autorità amministrativa - Eccezione in senso stretto - Onere della prova a carico della parte – Ragioni .
In tema di opposizione a sanzioni amministrative, il giudice è tenuto a rilevare "ex officio" soltanto l'incompetenza assoluta dell'autorità amministrativa che abbia emesso, senza averne alcun potere, l'ordinanza-ingiuntiva opposta, poiché solo in tal caso difetta in radice il potere sanzionatorio in concreto esercitato dall'autorità predetta e l'incompetenza si risolve nel difetto di uno degli elementi costitutivi della fattispecie sanzionatoria. In ogni altro caso di incompetenza, spetta, invece, alla parte sollevare la relativa eccezione e fornirne la dimostrazione puntuale, in ottemperanza ai normali criteri di ripartizione dell'onere della prova, poiché il vizio non attiene alla titolarità in astratto del potere sanzionatorio, ma soltanto al suo corretto esercizio in concreto.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 15043 del 15/07/2020 (Rv. 658119 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697
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