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Sgravi sul costo del lavoro in favore delle "public utilities" - Cass. n. 16889/2020

Concessioni amministrative in genere - rapporto di concessione - irap - Sgravi sul costo del lavoro in favore delle "public utilities" - Esclusione - Regime di concessione di gestione - Contratto di appalto pubblico - Distinzione - Verifica giudiziale - Necessità – Fattispecie - Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972 .

In tema di IRAP, poiché le imprese che svolgono attività regolamentata (cd. "public utilities"), caratterizzate dall'operare in regime di concessione e a tariffa, sono escluse dal godimento degli sgravi sul costo del lavoro (cd. cuneo fiscale) previsti dall'art. 11, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 446 del 1997, a fini agevolativi di riduzione della base imponibile rileva il regime in cui opera il contribuente, tenuto conto che nella concessione il corrispettivo è costituito dal diritto di gestire il servizio o i lavori oggetto del contratto con assunzione del rischio a carico del concessionario, mentre nel contratto di appalto esso consiste in un contributo economico erogato dalla stazione appaltante. (Fattispecie relativa ad istanza di rimborso IRAP versata in eccesso da concessionaria di parcheggi pubblici in cui la S.C. ha cassato la sentenza della CTR che non aveva verificato se la società, il cui corrispettivo era costituito dalla tariffa della sosta fissata dall'ente comunale, operasse in regime di concessione traslativa e a tariffa remunerativa).

Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 16889 del 11/08/2020 (Rv. 658697 - 01)

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