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Divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le personesottoposte a misure di prevenzione

 LEGGE 13 ottobre 2010 , n. 175 Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione. (10G0196) Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 252 del 27-10-2010

Divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione - LEGGE 13 ottobre 2010 , n. 175  Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione. (10G0196) Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 252 del 27-10-2010

LEGGE 13 ottobre 2010 , n. 175   Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione. (10G0196) Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 252 del 27-10-2010


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifiche all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, concernente il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione.
1. All'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, dopo il comma 5-bis sono inseriti i seguenti:
«5-bis.1. Dal termine stabilito per la presentazione delle liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni di voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, ai sensi della presente legge, e' fatto divieto di svolgere le attivita' di propaganda elettorale previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, in favore o in pregiudizio di candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione elettorale.
5-bis.2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il contravventore al divieto di cui al comma 5-bis.1 e' punito con la reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica al candidato che, avendo diretta conoscenza della condizione di sottoposto in via definitiva alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, richiede al medesimo di svolgere le attivita' di propaganda elettorale previste dal citato comma 5-bis.1 e se ne avvale concretamente. L'esistenza del fatto deve risultare anche da prove diverse dalle dichiarazioni del soggetto sottoposto alla misura di prevenzione».

Art. 2 Effetti della condanna

1. La condanna alla pena della reclusione, anche se conseguente all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 10, comma 5-bis.2, della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, comporta l'interdizione dai pubblici uffici per la durata della pena detentiva. A tal fine la cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza trasmette copia dell'estratto esecutivo, chiusa in piego sigillato, all'organo o all'ente di appartenenza per l'adozione degli atti di competenza. Nel caso in cui il condannato sia un membro del Parlamento, la Camera di appartenenza adotta le conseguenti determinazioni secondo le norme del proprio regolamento.
2. Dall'interdizione dai pubblici uffici consegue l'ineleggibilita' del condannato per la stessa durata della pena detentiva. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini dell'interdizione dai pubblici uffici.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 13 ottobre 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del  Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Alfano

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 783):
Presentato dall'on. Sabina Rossa ed altri il 6 maggio 2008.  Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 10 ottobre 2008 con parere della I commissione.
Esaminato dalla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 17 e 18 giugno 2009; il 2, 7, 8, 16, 29 e 30 luglio 2009; il 10,15 e 22 settembre 2009; il 13 ottobre 2009; il 12 novembre 2009, il 2, 9, 10 e 16 dicembre 2009; il 4, 10 e 17 febbraio 2010.
Esaminato in aula ed approvato, in un testo unificato con gli atti nn. 825 (on. Angela Napoli e on. Gabriella Carlucci), 954 (on. Aurelio Salvatore Misiti), 972 (on. Nicodemo Nazzareno Oliverio ed altri), 1767 (on. Roberto Occhiuto e on. Mario Tassone), il 24 febbraio 2010.
Senato della Repubblica (atto n. 2038):
Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 2 marzo 2010 con parere della 2ª commissione.
Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, il 2 marzo 2010; il 4 maggio 2010; il 21 e 22 settembre 2010.
Esaminato in aula il 28 settembre 2010 ed approvato il 6 ottobre
2010.