Pubblico impiego inquadramento e mansioni
Lavoro - Pubblico impiego – inquadramento e mansioni. – erroneità della sentenza di primo grado per ultrapetizione (Consiglio di Stato – Sezione V Sentenza n. 3412 del 28 maggio 2010 )
Lavoro - Pubblico impiego – inquadramento e mansioni. – erroneità della sentenza di primo grado per ultrapetizione (Consiglio di Stato – Sezione V Sentenza n. 3412 del 28 maggio 2010 )
Consiglio di Stato – Sezione V – Sentenza n. 3412 del 28 maggio 2010
FATTO
La ricorrente ha svolto, dal 1981, la sua attività lavorativa con rapporto di “ consulenza libero professionale” presso il disciolto “Consorzio provinciale per la riabilitazione dei soggetti neurolesi” ed è stata successivamente inquadrata, a domanda, con delibera n. 208 del 3/3/88, nei ruoli di assistente sociale-collaboratore, VI livello, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 207/85.
Risulta inoltre, che in applicazione del d.p.r. n. 384/90, la stessa, con delibera n. 1460 del 17/10/91, oggetto di gravame, ha avuto attribuito il trattamento economico corrispondente a tale posizione funzionale.
Con il ricorso di primo grado la stessa sostiene l'erroneità del suo inquadramento nel VI, anziché nel VII livello.
Il Tar ha rilevato l’inammissibilità del gravame per la mancata impugnativa della delibera di inquadramento n. 208/88 ed ha anche affermato l'infondatezza, nel merito, della pretesa dedotta.
Con l’appello in esame si sostiene l'erroneità della sentenza di primo grado per ultrapetizione, non avendo la difesa dell’Usl sollevato specifiche eccezioni in riferimento alla delibera n. 208/88 e si afferma, con riferimento alla delibera del Commissario straordinario del Consorzio per i neurolesi (n. 1/88), propedeutica all'immissione nei ruoli regionali, la spettanza dell’inquadramento al VII livello, come sarebbe previsto anche dalla delibera di indirizzo n. 1096/91 dell’Usl Bari 11.
DIRITTO
I motivi con i quali l’appellante sostiene la pretesa ad essere inquadrata nel VII livello funzionale retributivo sono infondati.
Risulta, in atti che la stessa, con delibera n. 208 del 3/3/88, era stata inquadrata presso il C.P.R., nel VI livello retributivo.
Con delibera n. 1679/90 la Regione Puglia aveva approvato la graduatoria regionale dei dipendenti degli enti locali di cui all’art 3 della L.R. n. 2/86, sulla base delle posizioni funzionali in loro possesso alla data del 3/12/85, e tale delibera, come rilevato dalla stessa ricorrente, è stata riconosciuta legittima dal Tar della Puglia con sentenza n. 853/94.
L’appellante, entrata in ruolo il 3/3/88, successivamente alla data individuata dalla L.R. n. 2/86 ed inquadrata al VI livello sulla base delle funzioni svolte, correlate all’allora vigente contratto collettivo, non può, certo, usufruire di posizioni riconosciute, dalla cit. L.R., al personale in servizio alla data del 3/12/85, sulla base di normative di riferimento, allora applicabili.
Correttamente, pertanto, con la delibera qui impugnata, è stato attribuito, alla stessa, il VI livello retributivo, sulla base della disciplina contrattuale applicabile al momento dell’inquadramento.
L’appello, pertanto, deve essere respinto, perché infondato.
Ritiene, peraltro, il collegio che sussistano giusti motivi per compensare, tra le parti, le spese del giudizio.
P.Q.M.
Respinge l’appello.
Spese compensate
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2009 con l'intervento dei Signori: