Giudizio di primo grado in materia di lavoro - Costituzione della PA a mezzo di un funzionario - Ricorso per cassazione - Notifica - Alla PA - Esclusione - Art. 23, 4° comma, legge n. 689 del 1981 - Ipotesi eccezionale. Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 752 del 16/01/2007
La notifica del ricorso per cassazione all'autorità amministrativa anziché all'Avvocatura dello Stato è possibile solo nell'ipotesi eccezionale di cui all'art. 23, 4° comma della legge n. 689 del 1981, che permette all'autorità, ed eventualmente all'organo periferico che ha emanato l'atto impugnato, di stare in giudizio per mezzo di un proprio funzionario; diversamente, qualora la P.A., parte del rapporto di lavoro dedotto in giudizio, siasi costituita direttamente e attraverso un proprio dipendente nel giudizio di primo grado, ai sensi dell'art. 417 bis cod. proc. civ., gli atti degli ulteriori gradi o fasi del giudizio devono essere notificati all'Avvocatura dello Stato.
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 752 del 16/01/2007