notificazione - nullità - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 621 del 15/01/2007
Nullità ed inesistenza della notificazione - Distinzione - Conseguenze - Atto di appello - Notifica al difensore indicato nell'atto di precetto - Nullità - Sanabilità. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 621 del 15/01/2007
La notificazione è inesistente quando manchi del tutto ovvero sia stata effettuata in un luogo o con riguardo a persona che non abbiano alcun riferimento con il destinatario della notificazione stessa, risultando a costui del tutto estranea, mentre è affetta da nullità (sanabile con effetto "ex tunc" attraverso la costituzione del convenuto, ovvero attraverso la rinnovazione della notifica cui la parte istante provveda spontaneamente o in esecuzione dell'ordine impartito dal giudice), quando, pur eseguita mediante consegna a persona o in luogo diversi da quello stabilito dalla legge, un collegamento risulti tuttavia ravvisabile, così da rendere possibile che l'atto, pervenuto a persona non del tutto estranea al processo, giunga a conoscenza del destinatario (nella specie è stata considerata nulla, e dunque sanata dalla costituzione del convenuto, la notifica dell'atto d'appello al difensore indicato nell'atto di precetto anziché al procuratore costituito nel giudizio di primo grado).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 621 del 15/01/2007