Notificazione ex art. 140 cod. proc. civ. nel luogo di residenza risultante dai registri anagrafici - Trasferimento in altra residenza, dimora o domicilio già noti o conoscibili dal notificante - Nullità della notificazione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11369 del 16/05/2006
La notificazione eseguita, ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., nel luogo di residenza del destinatario risultante dai registri anagrafici, è nulla soltanto nell'ipotesi in cui questi si sia trasferito altrove e il notificante ne abbia conosciuto, ovvero con l'ordinaria diligenza avrebbe potuto conoscerne, l'effettiva residenza, dimora o domicilio, dove è tenuto ad effettuare la notifica stessa, in osservanza dell'art. 139 cod. proc. civ..
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11369 del 16/05/2006