notificazione - alla residenza, dimora, domicilio – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10476 del 08/05/2006
Persone abilitate a ricevere la copia ex art. 139, secondo comma, cod. proc. civ. - Rifiuto di ricevere la copia - Equipollenza alla notificazione eseguita - Esclusione - Fondamento - Formalità ex art. 140 cod. proc. civ. - Applicabilità - Necessità - Omissione - Inesistenza della notificazione. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10476 del 08/05/2006
A norma dell'art. 138 cod. proc. civ., può considerarsi equipollente alla notificazione effettuata in mani proprie il rifiuto di ricevere la copia dell'atto soltanto se proveniente dal destinatario della notificazione medesima o dal domiciliatario (stante l'assimilazione, stabilita dall'art. 141, terzo comma, cod. proc. civ., tra la consegna in mani proprie del destinatario e quella in mani proprie del domiciliatario); analoga equipollenza non si configura, pertanto, allorché il rifiuto provenga da persona che, non essendo stato reperito il destinatario in uno dei luoghi di cui al primo comma dell'art. 139 cod. proc. civ., sia compresa nel novero di quelle tuttavia abilitate, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione, alla ricezione dell'atto; tale rifiuto comporta la necessità di eseguire le formalità prescritte dall'art. 140 cod. proc. civ., la cui omissione determina l'inesistenza della notificazione.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10476 del 08/05/2006