notificazione - in genere – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 10216 del 04/05/2006
Principi sul perfezionamento stabiliti dalle sentenze della Corte costituzionale - Perfezionamento per il notificante - Consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario - Non completamento per fatto non imputabile al notificante - Rinnovazione - Ammissibilità - Fattispecie relativa a opposizione tardiva a decreto ingiuntivo. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 10216 del 04/05/2006
A seguito delle decisioni della Corte costituzionale n. 477 del 2002, nn. 28 e 97 del 2004 e 154 del 2005 ed in particolare dell'affermarsi del principio della scissione fra il momento di perfezionamento della notificazione per il notificante e per il destinatario, deve ritenersi che la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, con la conseguenza che, ove tempestiva, quella consegna evita alla parte la decadenza correlata all'inosservanza del termine perentorio entro il quale la notifica va effettuata. Pertanto nell'ipotesi di notifica della opposizione a decreto ingiuntivo tempestivamente consegnata all'ufficiale giudiziario, ma non effettuata per mancato completamento della procedura notificatoria nella fase sottratta al potere d'impulso della parte, quest'ultima ha la facoltà di rinnovare la notifica secondo il modulo e nel termine previsto per l'opposizione tardiva di cui all'art. 650 cod. proc. civ. (Fattispecie relativa a notificazione non eseguita tempestivamente, perché in occasione del primo tentativo un terzo aveva fornito all'ufficiale giudiziario l'errata informazione che l'avvocato presso il quale l'ingiungente aveva eletto domicilio "era sloggiato"; le Sezioni Unite, in applicazione del principio di cui sopra, hanno cassato la sentenza di merito che aveva escluso la sussistenza dei presupposti di ammissibilità della opposizione tardiva).
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 10216 del 04/05/2006