Consegna all'ufficiale giudiziario dell'atto da notificare - Operazione meramente materiale - Delega - Ammissibilità - Riconducibilità della notificazione alla parte - Presunzione - Configurabilità - Condizioni. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9941 del 28/04/2006
L'attività di impulso del procedimento notificatorio prevista dall'art.137 cod. proc. civ., consistente nella consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario ad opera della parte, integrando un'operazione meramente materiale, è pienamente delegabile; ne deriva che la riconducibilità della notificazione all'iniziativa del soggetto che risulta autore dell'atto ovvero nel cui interesse la notificazione è compiuta, può essere presunta in mancanza di precisi elementi contrari.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9941 del 28/04/2006