notificazione - nullità - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8608 del 12/04/2006
Inesistenza della notificazione - Presupposti - Conseguenze - Impossibilità di rimettere la causa al giudice di primo grado e di pronunciare nel merito - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8608 del 12/04/2006
La notificazione dell'atto introduttivo del giudizio deve considerarsi inesistente quando sia eseguita in luogo diverso da quello di residenza o di lavoro del destinatario a meno che non vi sia, nel caso concreto, una qualche relazione tra il destinatario e il luogo in cui la notifica è stata eseguita che consenta di riconoscere che una notifica, benchè viziata, vi sia comunque stata. L'inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado impedisce l'instaurazione di un rapporto processuale fra le parti e comporta la nullità radicale del procedimento e della sentenza del giudice, oltre che l'impossibilità per il giudice di appello di rimettere la causa al primo giudice, dato che l'inesistenza della notifica dell'atto introduttivo non è prevista tra le ipotesi tassative di rimessione ai sensi degli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., o di decidere la causa nel merito. (Nella specie la Corte ha ritenuto inesistente una notificazione avvenuta, ex articolo 140 cod. proc. civ., mediante affissione di avviso alla porta di una casa di abitazione ritenuta erroneamente quella del destinatario - rivelatasi l'abitazione del padre del destinatario in base alle risultanze anagrafiche - , deposito del plico presso la casa comunale e spedizione, al medesimo indirizzo, di avviso del deposito mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8608 del 12/04/2006