Procedimento civile - notificazione - a mezzo posta – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 8523 del 12/04/2006
Domanda giudiziale - Citazione - Termini di comparizione - Notificazione dell'atto di citazione a mezzo del servizio postale - Nozione di "giorno della notificazione", rilevante ai fini dell'osservanza dei termini a comparire - Perfezionamento della notificazione a mezzo posta rispetto al destinatario - Necessità - Fondamento.
In tema di notificazione dell'atto di citazione a mezzo del servizio postale (a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002), ai fini dell'osservanza dei termini a comparire, per "giorno della notificazione", ai sensi dell'art. 163-bis cod. proc. civ., s'intende quello in cui si realizza, non l'effetto, anticipato e provvisorio, a vantaggio del notificante, ma il perfezionamento del procedimento notificatorio nei confronti del destinatario, procedimento che resta ancorato al momento in cui l'atto è ricevuto dal destinatario medesimo o perviene nella sua sfera di conoscibilità: e ciò in quanto, al fine suindicato, il "notum facere" rileva come risultato, che in tanto può considerarsi raggiunto in quanto la conoscenza effettivamente si produca con il ritiro dell'atto ovvero tutti gli elementi previsti per consentirla o per propiziarla, ivi compreso il decorso del tempo, si siano verificati.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 8523 del 12/04/2006