notificazione - a persona non residente, nè dimorante, nè domiciliata nella repubblica – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 8242 del 07/04/2006
Convenzione dell'11 novembre 1965 relativa alla notifica all'estero di atti giudiziari in materia civile o commerciale - Notifica a persona residente in Argentina - Via postale - Legittimità - Esclusione - Fondamento - Opposizione alla trasmissione degli atti a mezzo del servizio postale in sede di ratifica della Convenzione - Conseguenze in caso di violazione del divieto - Inesistenza della notificazione. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 8242 del 07/04/2006
In tema di notifica di atto a persona non residente, né dimorante, né domiciliata nel territorio della Repubblica italiana, ai sensi della Convenzione relativa alla notifica all'estero di atti giudiziari in materia civile o commerciale, adottata a L'Aja il 15 novembre 1965, resa esecutiva con la legge di autorizzazione alla ratifica 6 febbraio 1981, n. 42, deve ritenersi affetta da inesistenza la notifica effettuata, a mezzo posta, presso l'indirizzo del destinatario in Argentina, giacché l'Argentina, pur avendo ratificato detta Convenzione, si è opposta alla trasmissione degli atti a mezzo del servizio postale, ponendo, al riguardo, in sede di ratifica, un divieto legislativo.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 8242 del 07/04/2006