Impugnazioni in generale - notificazione - dell'atto di impugnazione - a più parti - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7818 del 04/04/2006
Presso un unico procuratore - Notifica mediante consegna di una sola copia - Nullità - Sanatoria "ex tunc" - Condizioni - Fattispecie.
La notificazione dell'atto di impugnazione a più parti presso un unico procuratore, eseguita mediante consegna di una sola copia o di un numero di copie inferiori rispetto alle parti cui l'atto è destinato, non è inesistente, ma nulla; il relativo vizio può essere sanato, con efficacia "ex tunc", con la costituzione in giudizio di tutte le parti cui l'impugnazione è diretta, ovvero con la rinnovazione della notificazione, da eseguire in un termine perentorio assegnato dal giudice a norma dell'art. 291 cod. proc. civ., con la consegna di un numero di copie pari a quello dei destinatari, tenuto conto di quella o di quelle già consegnate. (Nella specie, la notifica dell'atto di appello ai due appellati era avvenuta mediante consegna di una sola copia presso il difensore di entrambi: la Corte ha ritenuto che la costituzione in appello di uno degli appellati avesse sanato il vizio della notifica nei suoi confronti e che il giudice dell'appello avrebbe dovuto disporre la rinnovazione della notifica all'altro appellato non litisconsorte necessario, in base al disposto degli artt. 291 e 332 cod. proc. civ., e che, peraltro, essendo scaduti i termini per l'appello, la mancata rinnovazione fosse, a restare priva di effetti).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7818 del 04/04/2006