Consegna all'ufficiale giudiziario - Sufficienza - Nei riguardi del destinatario - Nel ventesimo giorno successivo al compimento delle formalità di cui all'art. 143, primo e secondo comma, cod. proc. civ.. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2593 del 07/02/2006
In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, la notifica di un atto, che debba compiersi entro un determinato termine, per il notificante deve ritenersi perfezionata al momento della consegna all'ufficiale giudiziario dell'atto da notificare, mentre per il destinatario deve ritenersi eseguita nel ventesimo giorno successivo al compimento delle formalità previste dall'art. 143, primo e secondo comma, cod. proc. civ..
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2593 del 07/02/2006