Relazione di notificazione redatta solo sull'originale e non anche sulla copia dell'atto notificata - Conseguenza - Mera irregolarità - Sussistenza - Presupposti - Fondamento.
Qualora la relazione di notificazione dell'atto sia stata apposta dall'ufficiale giudiziario esclusivamente sull'atto originale restituito al notificante e non anche sulla copia consegnata al destinatario, la suddetta omissione, in mancanza di contestazioni circa l'avvenimento della notificazione come indicata nella detta relazione, concreta una mera irregolarità del procedimento di notificazione, non essendo la nullità prevista in modo espresso dalla legge, non vertendosi in una ipotesi di mancanza di un requisito di forma indispensabile per il raggiungimento dello scopo, che si consegue con il portare a conoscenza dell'interessato la "vocatio in jus" per il tramite indefettibile dell'ufficiale giudiziario.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 2527 del 07/02/2006