notificazione - alla residenza, dimora, domicilio – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24798 del 24/11/2005
Consegna al portiere di un condominio nella esclusiva qualità di addetto alla ricezione da parte del destinatario dell'atto - Applicabilità della disciplina prevista dal secondo comma dell'art. 139 cod. proc. civ. anziché di quella prevista dal quarto comma del medesimo art. - Condizioni - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24798 del 24/11/2005
Nella ipotesi in cui il portiere di un condominio riceva la notifica della copia di un atto unicamente quale "addetto" alla ricezione, dichiarandosi incaricato del destinatario a tale mansione, ed in detta veste venga indicato sull'originale che riporta la relata dell'Ufficiale giudiziario procedente, senza alcun riferimento alle concomitanti funzioni connesse all'incarico afferente al portierato, ricorre la presunzione legale ("iuris tantum") della qualità dichiarata, la quale per essere vinta abbisogna di rigorosa prova contraria da fornirsi da parte del destinatario. La carenza di tale prova comporta l'applicazione alla fattispecie notificatoria della disciplina prevista dal secondo comma dell'art. 139 cod. proc. civ. e non di quella speciale fissata dal quarto comma della medesima disposizione, relativa alla notificazione a persone diverse dal destinatario.(Nella specie, la Corte di Cass. ha dichiarato l'inammissibilità del proposto ricorso in quanto tardivo, non costituendo prova contraria idonea a superare la presunzione relativa al possesso, da parte del ricevente la notifica della sentenza di appello , della dichiarata qualità di soggetto incaricato della ricezione dell'atto, e non di mero portiere dello stabile, la dichiarazione resa dal destinatario della notifica di non aver conferito tale incarico, in quanto proveniente dallo stesso soggetto che aveva interesse alla invalidazione della notifica ).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24798 del 24/11/2005