Procedimento civile - notificazione - a mezzo posta – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 23294 del 17/11/2005
Perfezionamento - Consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario - Prova certa - Rilevanza - Difetto - Ricorso per cassazione - Inammissibilità - Fattispecie.
In tema di notificazioni a mezzo del servizio postale, poiché, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002, il perfezionamento si ha per verificato al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, in presenza di contestazioni che investano specificamente la tempestività della notifica del ricorso per cassazione, non integra la necessaria prova certa una indicazione temporale che, pur contenuta nel documento,sia priva di qualunque riferimento idoneo a individuarne l'autore e ad esplicitarne la finalità. In tal caso, la prova rigorosa della consegna tempestiva dell'atto da notificare deve essere offerta attraverso la produzione (nella specie, ex art. 372 cod. proc. civ., trattandosi di dimostrare l'ammissibilità' del ricorso) della ricevuta, rilasciata dall'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 109 del d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, dell'incarico affidatogli e del documento consegnatogli o dell'attestazione dello stesso pubblico ufficiale della data di ricezione dell'atto da notificare. (Nella specie la S.C., che ha assunto quale data di consegna all'ufficiale giudiziario quella della relazione di notifica, ha ritenuto irrilevanti alcune indicazioni quali la data, coincidente con la scadenza del termine utile per l'impugnazione, apposta a margine della prima pagina del ricorso, insieme ad un numero, ad un'ulteriore data di pochi giorni successiva e alla stampigliatura "l'ufficiale giudiziario" con segno illeggibile e graficamente diverso da quello apposto sulla data precedente).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 23294 del 17/11/2005