notificazione - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 7549 del 12/04/2005
Consegna all'ufficiale giudiziario dell'atto da notificare - Delega, anche verbale, dal soggetto legittimato ad altra persona - Ammissibilità - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 7549 del 12/04/2005
L'attività di impulso del procedimento notificatorio, consistente essenzialmente nella consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, può dal soggetto legittimato -che l'art. 137 cod. proc. civ. individua nella parte, alla quale peraltro si affianca il procuratore- essere affidata, anche con semplice delega orale, ad altro soggetto e, nel caso in cui si tratti di persona giuridica, può essere effettuata da un soggetto che si trovi in rapporto di immedesimazione soggettiva con la medesima (Nella specie, la Corte Cass. ha ritenuto correttamente effettuata la notificazione del ricorso per cassazione, effettuata su richiesta di un avvocato inserito nell'organico della società ricorrente, avendo peraltro la notifica raggiunto il suo scopo, essendosi costituiti gli intimati).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 7549 del 12/04/2005