Sentenza della n. 477 del 2002 - Perfezionamento per il notificante - Consegna del plico all'ufficiale giudiziario - Prova - Timbro apposto sul documento indicante il numero di registro "cronologico" - Rilevanza - Fattispecie.
In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002, la notificazione deve ritenersi tempestiva per il notificante al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, cioè con la consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, che può anche risultare dal timbro apposto sul documento indicante il numero del "registro cronologico ricorsi" e la data. (Nella specie la Corte Cass., verificando d'ufficio l'ammissibilità del ricorso, ha ritenuto determinante la data risultante dal suddetto timbro).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 6836 del 01/04/2005