Relata di notificazione - Attestazioni dell'ufficiale giudiziario - Fede privilegiata - Condizioni - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 25860 del 27/10/2008
In tema di notificazione, nel caso in cui l'ufficiale giudiziario attesti di non avere rinvenuto il destinatario della notifica nel luogo indicato dalla parte richiedente, perché, secondo quanto appreso dai vicini, trasferitosi altrove, l'attestazione del mancato rinvenimento del destinatario ed il contenuto estrinseco della notizia appresa, sono assistite da fede fino a querela di falso, attenendo a circostanze frutto della diretta attività e percezione del pubblico ufficiale. Invece, il contenuto intrinseco della notizia appresa dai vicini, in quanto terzi rispetto alle parti dell'atto da notificare, è assistito da presunzione "iuris tantum", che, in assenza di prova contraria, non consente al giudice di disconoscere la regolarità dell'attività di notificazione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 25860 del 27/10/2008