Procedimento civile - notificazione - a mezzo posta - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 25031 del 10/10/2008
Disciplina prevista dall'art. 8, comma secondo, della legge n. 890 del 1982 nell'originaria formulazione, sia pure nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 346 del 1998 - Assenza del destinatario e mancanza o assenza delle altre persone abilitate a ricevere il piego - Avviso al notificando di deposito del piego - Compilazione dell'avviso di ricevimento contenente la menzione delle formalità eseguite - Restituzione del piego e dell'avviso al mittente decorso il periodo di giacenza - Necessità - Omessa certificazione della mancanza o assenza delle persone abilitate a ricevere il piego e difetto di prova dell'attività svolta dall'ufficiale postale offerta " aliunde" dal notificante - Conseguenze - Nullità della notifica.
Nella notificazione a mezzo posta, l'ufficiale postale, qualora non abbia potuto consegnare l'atto al destinatario o alle persone abilitate a riceverlo in sua vece, per temporanea assenza del primo e mancanza, inidoneità o assenza dei secondi, ha l'obbligo, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 890 del 1982, di rilasciare al notificando l'avviso di deposito del piego presso l'ufficio postale e di provvedere, effettuato tale deposito, alla compilazione dell'avviso di ricevimento che deve contenere la menzione delle formalità eseguite, del deposito e dei motivi che l'hanno determinate, e, infine, alla restituzione del piego e dell'avviso al mittente, dopo la scadenza del termine di giacenza. La notificazione secondo tali formalità postula il previo accertamento sia della temporanea assenza del destinatario sia della mancanza o dell'assenza delle altre persone abilitate a ricevere il piego e l'omessa attestazione circa la sussistenza dell'uno o dell'altro di tali presupposti impedisce la verifica dell'effettiva presenza delle condizioni di legge e non consente all'atto di raggiungere il suo scopo. Ne consegue che, in caso di omessa certificazione sull'avviso di ricevimento della mancanza o assenza delle persone abilitate a ricevere il piego e in difetto di dimostrazione dell'attività svolta dall'ufficiale postale offerta "aliunde" dal notificante, la notifica é nulla. (Fattispecie regolata, "ratione temporis", dall'art. 8, comma secondo, della legge n. 890 del 1992, nell'originaria formulazione, sia pure nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 346 del 1998).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 25031 del 10/10/2008