Notificazione mediante consegna al portiere - Invio della raccomandata al destinatario - Omissione - Conseguenze. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 17915 del 30/06/2008
Nella notificazione eseguita ex art. 139, terzo comma, cod. proc. civ. l'omessa spedizione della raccomandata prescritta dal quarto comma della medesima disposizione non costituisce una mera irregolarità, ma un vizio dell'attività dell'ufficiale giudiziario che determina, fatti salvi gli effetti della consegna dell'atto dal notificante all'ufficiale giudiziario medesimo, la nullità della notificazione nei riguardi del destinatario.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 17915 del 30/06/2008