Notificazione dell'appello presso il domicilio eletto nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado - Modifica successiva dell'elezione di domicilio mediante atto di riassunzione di procedimento interrotto - Conseguenze - Inesistenza o invalidità assoluta della notificazione dell'atto di impugnazione - Esclusione - Nullità sanabile con la costituzione del convenuto - Sussistenza.
La notificazione dell'atto di appello presso il domicilio eletto dalla controparte nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado invece che in quello successivamente eletto nell'atto di prosecuzione del giudizio, seguito al decesso della parte convenuta e all'interruzione del procedimento, non deve ritenersi inesistente o affetto da invalidità assoluta ma esclusivamente da nullità sanabile mediante la costituzione in giudizio della parte appellata, anche se avvenuta dopo il decorso del termine di impugnazione stabilito nell'art. 327 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 19985 del 18/07/2008