notificazione - alle persone giuridiche – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 19468 del 20/09/2007
Atto di citazione in riassunzione dinanzi al giudice del rinvio - Notifica effettuata a mani proprie del legale rappresentante - Validità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 19468 del 20/09/2007
In virtù del principio di immedesimazione organica, la notifica di un atto giudiziario nei confronti delle persone giuridiche può avvenire mediante consegna a mani del rappresentante legale, o della persona addetta alla ricezione degli atti, in applicazione del disposto di cui all'art. 138 cod. proc. civ., in forza del quale la consegna a mani proprie si considera valida ovunque sia stato reperito il destinatario, tenuto conto, del resto, che una siffatta interpretazione trova conforto nella vigente formulazione (sebbene inapplicabile "ratione temporis" nel caso di specie) dell'art. 145 cod. proc. civ. (come modificato dall'art. 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 263) che si ispira proprio alla "ratio" del principio immedesimazione organica là dove prevede, appunto, che la notificazione "può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale". Ne consegue che l'anzidetta modalità di notificazione trova applicazione anche rispetto alla citazione in riassunzione dinanzi al giudice del rinvio, giacché l'art. 392, comma secondo, cod. proc. civ., stabilisce che tale atto va notificato "personalmente a norma degli artt. 137 e ss." cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 19468 del 20/09/2007