notificazione - alla residenza, dimora, domicilio – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 19218 del 14/09/2007
Consegna della copia a persona di famiglia o addetta alla casa del destinatario - Rapporto di stabile convivenza - Necessità - Esclusione - Non occasionalità della presenza in casa - Necessità - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 19218 del 14/09/2007
In tema di notificazioni, nel procedimento disciplinato dagli artt. 138 e 139 cod. proc. civ., che è imperniato sulla consegna diretta della copia dell'atto al destinatario, la consegna della copia a persona la cui presenza in casa sia occasionale (nella specie, a persona che si assumeva "coniuge di fatto" del destinatario e in un luogo diverso da quello ove quest'ultimo aveva il domicilio o la dimora) - pur non richiedendosi che sia legata a lui da rapporto di parentela o di stabile convivenza - non è assistita dalla presunzione di consegna al destinatario stesso e non consente il perfezionamento della notifica, che deve ritenersi quindi nulla, salva la sanabilità di tale nullità con la costituzione in giudizio della parte o con la mancata di deduzione di essa con l'atto di impugnazione.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 19218 del 14/09/2007