Cancellazione dall'albo dell'avvocato domiciliatario - Notifica del ricorso in appello alla parte personalmente - Necessità - Sussistenza. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 19225 del 21/09/2011
La cancellazione dall'albo professionale dell'avvocato costituito determina la decadenza dall'ufficio e, facendo venir meno lo "ius postulandi", implica la mancanza di legittimazione di quel difensore a compiere e ricevere atti processuali, nonché il venir meno dell'elezione di domicilio presso il medesimo, sicché le notificazioni necessarie e, in particolare, quelle delle impugnazioni, debbono essere effettuate alla parte personalmente.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 19225 del 21/09/2011