Ricorso per cassazione - Notifica alla parte personalmente anziché al procuratore costituito nel grado precedente - Inesistenza giuridica - Esclusione - Nullità - Configurabilità - Conseguenze - Sanatoria - Condizioni - Scadenza del termine per impugnare - Irrilevanza.
La notifica del ricorso per cassazione alla parte personalmente, anziché al difensore costituito nel giudizio nel quale è stata resa la sentenza impugnata, non ne determina l'inesistenza giuridica, ma semplicemente la nullità, sanabile in forza della rinnovazione della notifica, sia quando il ricorrente vi provveda di propria iniziativa, anticipando l'ordine contemplato dall'art. 291 cod. proc. civ., sia quando agisca in esecuzione di esso, senza che rilevi che alla rinnovazione si provveda posteriormente alla scadenza del termine per impugnare.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 19702 del 27/09/2011