notificazione - nullità - in genere - Notificazione a mezzo del servizio postale - Nullità per omissione delle formalità ex art. 8 della legge n. 890 del 1982 - Sanabilità mediante rinnovazione o costituzione in giudizio - Limiti - Passaggio in giudicato
impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - decadenza dall'impugnazione - in genere - Notificazione dell'atto di appello - Nullità per omissione delle formalità ex art. 8 della legge n. 890 del 1982 - Sanatoria mediante rinnovazione o costituzione in giudizio - Limiti - Passaggio in giudicato "medio tempore" della sentenza. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 17023 del 05/08/2011
Il mancato compimento delle formalità previste, dall'art. 8, secondo e terzo comma, della legge n. 890 del 1982, per la notificazione mediante il servizio postale (nel caso in cui le persone rinvenute presso il destinatario della notifica ed in sua assenza rifiutino di ricevere il plico), non dà luogo ad inesistenza della notifica, che si verifica quando il tentativo sia avvenuto in luogo e con modalità tali che non sussista alcun collegamento con il destinatario, ma a nullità sanabile con la rinnovazione o con la costituzione in giudizio del destinatario stesso; tuttavia la sanatoria è ammissibile soltanto a condizione che non si sia verificata "medio tempore" alcuna decadenza, come invece si riscontra in caso di nullità della notificazione dell'atto di appello, se prima della rinnovazione o della costituzione in giudizio dell'appellato si sia determinato il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 17023 del 05/08/2011