Procedimento civile - notificazione - alla residenza, dimora, domicilio – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10170 del 18/05/2016
Determinazione del luogo di residenza o dimora - Luogo della dimora di fatto abituale - Rilevanza esclusiva - Risultanze anagrafiche - Mero valore presuntivo - Prova contraria - Apprezzamento del giudice di merito - Fattispecie.
Ai fini della determinazione del luogo di residenza o dimora del destinatario della notificazione, rileva esclusivamente il luogo ove questi dimora di fatto in modo abituale, rivestendo le risultanze anagrafiche mero valore presuntivo e potendo essere superate, in quanto tali, da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, affidata all'apprezzamento del giudice di merito. (Nella specie, la S.C., confermando la decisione impugnata, ha ritenuto valida la notifica eseguita presso il luogo della precedente residenza anagrafica, atteso che il trasferimento del destinatario, legale rappresentante della società, non era stato iscritto nel registro delle imprese e che in un atto formale, successivo a detto trasferimento, lo stesso aveva indicato quale proprio luogo di residenza quello dove era stata compiuta la notifica).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10170 del 18/05/2016