notificazione - alla residenza, dimora, domicilio – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 13908 del 24/06/2011
Giudizio di cassazione - Morte del domiciliatario del ricorrente - Conseguente inefficacia dell'elezione di domicilio - Notificazione dell'avviso d'udienza presso la cancelleria della Corte di cassazione - Obbligatorietà - Difensore non domiciliato in Roma - Richiesta di invio di copia dell'avviso mediante lettera raccomandata - Ammissibilità - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 13908 del 24/06/2011
Nel giudizio di cassazione, la morte del domiciliatario del ricorrente determina, ai sensi dell'art. 141, quarto comma, cod. proc. civ., l'inefficacia dell'elezione di domicilio, con la conseguenza che l'avviso di udienza va notificato presso la cancelleria della Corte di cassazione ai sensi del secondo comma dell'art. 366 cod. proc. civ.; infatti, il diritto del difensore non domiciliato in Roma di essere informato della data fissata per la discussione del ricorso è adeguatamente salvaguardato - nel contemperamento, operato dal legislatore, dei diversi interessi delle parti e delle esigenze dell'ufficio - dalla possibilità dello stesso difensore di chiedere che l'avviso gli sia inviato in copia mediante lettera raccomandata, a norma dell'art. 135 disp. att. cod. proc. civ.. (Principio enunciato in relazione ad un giudizio introdotto prima dell'entrata in vigore della novella dell'art. 366, cod. proc. civ., ultimo comma, contenuta nell'art. 5 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40).
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 13908 del 24/06/2011