Notificazione a piu' parti dell'atto di citazione o di appello
Processo civile notificazione a piu' parti dell'atto di citazione o di appello - termine di costituzione dell’attore o dell'appellante - individuazione- Risolvendo una questione di massima di particolare importanza, le SU – confermando l’indirizzo giurisprudenziale consolidato a partire dal 1997 – affermano che, in caso di notificazione a più parti, il termine di dieci giorni entro il quale l’attore (ai sensi dell’art. 165 cod. proc. Civ.) o l’appellante (ai sensi dell’art. 347 cod. proc. Civ., che alla prima disposizione fa rinvio) devono costituirsi, decorre dalla prima notificazione, non dall’ultima. Nel pervenire a questa conclusione, le SU premettono una considerazione di metodo. Rilevano che “se la formula del segmento di legge processuale, la cui interpretazione è nuovamente in discussione, è rimasta inalterata, una sua diversa interpretazione non ha ragione di essere ricercata e la precedente abbandonata, quando l’una e l’altra siano compatibili con la lettera della legge, essendo da preferire – e conforme ad un economico funzionamento del sistema giudiziario – l’interpretazione sulla cui base si è, nel tempo, formata una pratica di applicazione stabile. Soltanto fattori esterni alla formula della disposizione di cui si discute – derivanti da mutamenti intervenuti nell’ambiente processuale in cui la formula continua a vivere, o dall’emersione di valori prima trascurati – possono giustificare l’operazione che consiste nell’attribuire alla disposizione un significato diverso”. Corte di Cassazione, sentenza n. 10864 del 18 maggio 2011
Processo civile – notificazione a piu’ parti dell’atto di citazione o di appello – termine di costituzione dell’attore o dell’appellante – individuazione
Risolvendo una questione di massima di particolare importanza, le SU – confermando l’indirizzo giurisprudenziale consolidato a partire dal 1997 – affermano che, in caso di notificazione a più parti, il termine di dieci giorni entro il quale l’attore (ai sensi dell’art. 165 cod. proc. civ.) o l’appellante (ai sensi dell’art. 347 cod. proc. civ., che alla prima disposizione fa rinvio) devono costituirsi, decorre dalla prima notificazione, non dall’ultima. Nel pervenire a questa conclusione, le SU premettono una considerazione di metodo. Rilevano che “se la formula del segmento di legge processuale, la cui interpretazione è nuovamente in discussione, è rimasta inalterata, una sua diversa interpretazione non ha ragione di essere ricercata e la precedente abbandonata, quando l’una e l’altra siano compatibili con la lettera della legge, essendo da preferire – e conforme ad un economico funzionamento del sistema giudiziario – l’interpretazione sulla cui base si è, nel tempo, formata una pratica di applicazione stabile. Soltanto fattori esterni alla formula della disposizione di cui si discute – derivanti da mutamenti intervenuti nell’ambiente processuale in cui la formula continua a vivere, o dall’emersione di valori prima trascurati – possono giustificare l’operazione che consiste nell’attribuire alla disposizione un significato diverso”.
Corte di Cassazione, sentenza n. 10864 del 18 maggio 2011
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