A mani di familiare del destinatario - Presunzione di convivenza - Operatività - Limiti - Notifica presso la residenza del destinatario - Necessità - Conoscenza "aliunde" della notificazione - Irrilevanza. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7750 del 05/04/2011
In tema di notifica effettuata a mani di un familiare del destinatario, la presunzione di convivenza non meramente occasionale non opera nel caso in cui questa sia stata eseguita nella residenza propria del familiare, diversa da quella del destinatario dell'atto, con conseguente nullità della notifica stessa non sanata dalla conoscenza "aliunde" della notificazione dell'atto di citazione non accompagnata dalla costituzione del convenuto. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, n. 1, cod. proc. civ.).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7750 del 05/04/2011