Art. 292 cod. proc. civ. - Obbligo di notificazione al contumace delle comparse contenenti domande nuove o riconvenzionali - Domanda riconvenzionale proposta nei confronti dell'attore rimasto contumace - Applicazione - Configurabilità.
L'art. 292 cod. proc. civ. - secondo cui devono essere notificate alla parte contumace, fra l'altro, le comparse contenenti domande nuove o riconvenzionali da chiunque proposte - si riferisce anche all'ipotesi di domanda riconvenzionale proposta dal convenuto contro l'attore rimasto contumace ai sensi dell'art. 290 del codice di procedura civile.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6522 del 22/03/2011