Atto di intervento volontario contenente domanda nei confronti del contumace - Obbligo di notificazione a quest'ultimo - Sussistenza - Mancata notifica - Conseguenze - Nullità rilevabile solo su eccezione di parte - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7790 del 31/03/2010
L'atto di intervento volontario in giudizio, che contenga la formulazione di una domanda diretta nei confronti della parte rimasta contumace, deve essere notificato anche a quest'ultima parte; tuttavia, ove siffatta notifica sia stata omessa, la nullità che ne consegue non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, ma può essere eccepita soltanto dal contumace successivamente costituitosi o dal medesimo fatta valere con uno specifico motivo d'impugnazione della sentenza che abbia pronunciato sul merito della domanda.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7790 del 31/03/2010