notificazione - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7809 del 31/03/2010
Generalità e qualità del consegnatario della copia dell'atto - Indicazione nella relazione di notifica - Finalità - Soggetto diverso dal destinatario - Rifiuto di ricevere la copia - Necessità dell'indicazione delle sue generalità e qualità nella relata di notifica - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7809 del 31/03/2010
L'indicazione nella relazione di notificazione, da parte dell'ufficiale giudiziario, delle generalità e della qualità della persona cui la copia è consegnata, è richiesta dall'art. 148 cod. proc. civ. quale elemento necessario per verificare la sussistenza di quel rapporto familiare o professionale tra destinatario dell'atto e consegnatario sul quale l'art. 139 cod. proc. civ. pone l'affidamento che l'atto stesso sarà portato a conoscenza del primo. Tale esigenza, invece, non ricorre nella diversa ipotesi in cui il soggetto trovato sul posto rifiuti - sempre che non si tratti dello stesso destinatario - di ricevere la copia, configurandosi in tale ipotesi una situazione sostanzialmente conforme a quella della irreperibilità delle persone legittimate alla ricezione.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7809 del 31/03/2010