notificazione - al procuratore – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5079 del 03/03/2010
Elezione di domicilio - Successivo trasferimento dello studio professionale ad indirizzo diverso da quello risultante dagli atti - Onere di comunicazione della variazione alla cancelleria del giudice adito - Sussistenza - Conseguenze - Obbligo della cancelleria di accertare eventuali variazioni intervenute - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5079 del 03/03/2010
In tema di notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento, ove il difensore trasferisca lo studio professionale, presso cui la parte abbia eletto domicilio, ai sensi dell'art. 170 cod. proc. civ., ad indirizzo diverso da quello risultante dagli atti del processo, egli ha l'onere di comunicare alla cancelleria del giudice adito, con mezzi idonei e tempestivi, la relativa variazione, per conferire ad essa rilevanza giuridica ai fini delle comunicazioni e/o delle notificazioni di pertinenza della cancelleria medesima; in mancanza, tali comunicazioni e/o notificazioni possono eseguirsi e perfezionarsi nel luogo risultante dagli atti del processo, senza che la cancelleria del giudice adito sia previamente tenuta ad accertare se, "medio tempore", siano eventualmente intervenuti mutamenti di indirizzo, non essendo l'assolvimento del suddetto onere di comunicazione incombente sul difensore - di estrema semplicità e rispondente anche a comuni canoni di prudenza - idoneo a pregiudicare l'esercizio del diritto di difesa.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5079 del 03/03/2010