Omessa indicazione del luogo di notificazione - Nullità della notifica - Esclusione - Mera irregolarità - Sussistenza.
Poiché la relazione di notificazione si riferisce, di norma, all'atto notificato, così come strutturato, in assenza di indicazioni difformi deve presumersi che la notificazione sia stata effettuata nel luogo in esso indicato, sicché l'omessa indicazione del detto luogo nella "relata", ove emendabile col riferimento alle risultanze dell'atto, non comporta nullità della notificazione, ma mera irregolarità formale, non essendo la nullità prevista dall'art. 160 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5079 del 03/03/2010