notificazione - a persona irreperibile – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 20098 del 18/09/2009
Presupposti - Non conoscenza o non conoscibilità dell'indirizzo del destinatario dell'atto - Necessità - Onere dell'ufficiale notificatore - Accertamenti sul luogo di residenza secondo le ordinarie regole di diligenza - Necessità - Fattispecie in tema di notificazione di avviso di accertamento tributario. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 20098 del 18/09/2009
Il ricorso alla procedura di notifica di cui all'art. 140 cod. proc. civ., presupponendo la non conoscenza o la non conoscibilità dell'indirizzo del destinatario, richiede che l'organo delle notificazioni indichi specificamente le ragioni per cui non ha potuto procedere secondo le forme previste dall'art. 139 cod. proc. civ., descrivendo, in particolare, le infruttuose ricerche del destinatario nel luogo di residenza, dimora o di domicilio. Ne deriva che è illegittimo il ricorso alla procedura in questione, nel caso in cui l'ufficiale notificatore non abbia usato l'ordinaria diligenza per individuare il luogo di residenza, essendosi limitato ad indicare solo il comune nel quale si è trasferito il destinatario dell'atto. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto la nullità della notifica di un avviso di accertamento fiscale, effettuata ex art. 140 cod. proc. civ. sul presupposto che il destinatario si era trasferito in altro comune, senza che venisse accertato il nuovo indirizzo, che pure risultava dagli atti di stato civile).
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 20098 del 18/09/2009