notificazione - a persona non residente, nè dimorante, nè domiciliata nella repubblica – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 19839 del 15/09/2009
Notifica di atti giudiziari a persona residente in Brasile - Trattato di Roma del 17 ottobre 1989 - Applicabilità - Conseguenze - Prova della notificazione - Deposito della ricevuta firmata dal destinatario o di attestato del funzionario brasiliano - Necessità - Firma del capo della divisione delle comunicazioni sulla cartolina di ritorno della raccomandata internazionale - Insufficienza. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 19839 del 15/09/2009
La notifica di atti giudiziari a persona residente in Brasile è disciplinata dagli artt. 4 e 16 del Trattato fatto a Roma il 17 ottobre 1989, ratificato con legge 8 agosto 1993, n. 336, e deve quindi ritenersi non avvenuta quando non siano stati depositati né le ricevute firmate dai destinatari, né l'attestato del funzionario brasiliano competente, previsti dall'art. 16, comma 1, da cui si ricava l'avvenuta consegna del piego o l'eventuale rifiuto di riceverlo, ma risulti soltanto la firma del capo della divisione delle comunicazioni brasiliano sulla cartolina di ritorno della raccomandata internazionale con cui l'atto è stato trasmesso ai sensi dell'art. 4, poiché tale firma certifica soltanto che l'atto è pervenuto all'autorità centrale brasiliana (Ministero federale della giustizia), ma non che è stato poi notificato al destinatario.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 19839 del 15/09/2009