Procedimento civile - notificazione - nullità - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17752 del 30/07/2009
Trasferimento di residenza in altro Comune - Opponibilità ai terzi di buona fede - Doppia dichiarazione al comune che si lascia e a quello di nuova residenza - Necessità - Fattispecie in tema di notificazione ex art. 140 cod. proc. civ..
Ai fini della nullità della notifica non basta che il destinatario, il quale sostenga di aver trasferito la residenza in altro comune, produca una certificazione del comune di nuova residenza, dalla quale risulti l'iscrizione nei registri anagrafici di quel comune in data precedente a quella della notifica, atteso che, ai sensi degli art. 44, comma primo, cod. civ. e 31 disp. att. stesso codice, il trasferimento della residenza, per poter essere opposto ai terzi in buona fede, deve essere provato con la doppia dichiarazione fatta al comune che si abbandona ed a quello di nuova residenza e che, in base alle norme regolamentari sull'anagrafe della popolazione (art. 16 del d.P.R. 31 gennaio 1958, n. 136 e, successivamente, art. 18 del d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223), la cancellazione dall'anagrafe del comune di precedente iscrizione e l'iscrizione nell'anagrafe del comune di nuova residenza devono avere sempre la stessa decorrenza, che è quella della data della dichiarazione di trasferimento resa dall'interessato nel comune di nuova residenza, sicché la suddetta certificazione anagrafica non fornisce la prova dell'avvenuta tempestiva dichiarazione al comune abbandonato. (Nella specie, trattavasi di una notifica ex art. 140 cod. proc. civ., e non erano stati dedotti in giudizio elementi da cui desumersi che il notificante conoscesse, o avrebbe potuto conoscere, con l'ordinaria diligenza, il trasferimento di residenza del destinatario della notifica).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17752 del 30/07/2009